In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso in esame, la disaffezione di un coniuge verso l'altro, sfociata nella richiesta di separazione, è risultata quale conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare, non riconducibile ad uno dei comportamenti lamentati da ciascuna parte, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi.
• Tribunale Torre Annunziata, sezione I, sentenza, 17 giugno 2022, n. 1458- Pres. Lopiano, Giud. Rel. Coppola