L'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'articolo 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
La non autosufficienza economica ricorre nella fattispecie in esame: la donna aveva contratto la sifilide, aveva perso la vista, e aveva interrotto l'attività lavorativa di impiegata amministrativa.
Le condizioni economiche dei coniugi, non mutate rispetto a quelle che, all'epoca della separazione consensuale, avevano condotto i coniugi a concordare un assegno di mantenimento per la moglie di € 1.300,00, hanno indotto il Giudice a riconoscere alla donna a titolo di assegno divorzile lo stesso importo di € 1.300,00.
• Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 8 aprile 2022 n. 448 – Pres. Parisoli, Giud. Rel.Dazzi
