...

Valore legale della convivenza prematrimoniale ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, questione alle Sezioni Unite

20 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Saranno le sezioni Unite ad esprimersi sul valore legale o meno della convivenza prematrimoniale ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio.

È quanto emerge da una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 30671/2022, depositata lo scorso 18 ottobre.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza nr 1581/2020, accoglieva l'appello proposto da un soggetto avverso la decisione del Tribunale di Bologna e rideterminava in € 400,00 mensili la misura dell'assegno divorzile ed in pari importo l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie.

La Corte distrettuale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il quantum che rideterminava, tenuto conto di una disponibilità economica dell'uomo, pari ad € 2.500,00 mensili, e della durata legale del matrimonio, di sette anni, nella misura di 400,00 mensili. Si arriva, pertanto, in Cassazione.

Nel presente giudizio, si legge nel provvedimento, viene in discussione unicamente il quantum dell'assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell'art. 5 della legge 898/1970, ponendo l'accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione.

Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

La convivenza prematrimoniale, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento, nei dati statistici e nella percezione delle persone, dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.

La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle SU n. 32198/2021 che, sia pure nell'ottica limitata della conservazione dell'assegno divorzile, ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno divorzile.

Non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge 898/1970, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione.

La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione di massima di particolare importanza" a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2.

In conclusione, la Suprema Corte rileva la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente della Cassazione per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.