In tema di separazione personale dei coniugi, l'aggressione dei diritti fondamentali della persona, quale l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge costituisce grave violazione dei doveri coniugali, ed in particolare del dovere di rispetto dell'altra persona. La violenza perpetrata nei riguardi dell'altro coniuge è sempre intollerabile e mai giustificata; essa consente di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi, costituendo quindi, causa di addebito della separazione.
La domanda di addebito è una domanda accessoria all'interno del procedimento di separazione personale dei coniugi. La disciplina legale, prevista dall' articolo 151, comma 2 c.c., prevede due condizioni: la domanda di parte e la violazione dei doveri coniugali.
La giurisprudenza afferma che il nesso di causalità tra la violazione dei doveri matrimoniali deve aver causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
I comportamenti idonei ad integrare la pronuncia di addebito sono molteplici, comprendendo sia la violazione degli articoli 143, 144 e 147 codice civile, costituenti il cosiddetto regime primario sia, più in generale, la lesione di diritti fondamentali della persona garantiti dall'ordinamento.
Si viola l'obbligo di assistenza e collaborazione, costituendo motivo di addebito, le aggressioni all'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, nonché la reiterata divulgazione di notizie false, di carattere diffamatorio, sul conto del coniuge.
La lesione dei diritti fondamentali della persona, concretizzatisi in violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, anche in un unico episodio, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri coniugali da ritenere provato, di per sé, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e l'intollerabilità della convivenza, costituendo quindi causa di addebito della separazione.
Si tratta di condotte che aggrediscono beni e diritti fondamentali della persona e superano la soglia di solidarietà e di rispetto necessaria e doverosa per la personalità del coniuge.
• Tribunale di Ravenna, sentenza 24 marzo 2022 - Pres. Vicini, Giud. Est. Galante
