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Spese straordinarie per i figli in proporzione al reddito

24 ottobre 2022

News Regionale - Abruzzo ,

Le spese straordinarie di particolare rilevanza necessarie relative ai figli possono comportare - in base ai redditi - una suddivisione dell'onere tra i due genitori anche diversa da quella inizialmente stabilita in sede di divorzio. Così può succedere, come nel caso in esame, che il giudice accolli la spesa per il costoso sport equestre della figlia in misura dell'80% al padre e per il restante 20% alla madre, in ragione dei redditi di ciascuno dei due.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14813/2022, ha respinto il ricorso dell'ex marito che contestava la legittimità della decisione che aveva modificato le statuizioni divorzili che avevano invece attribuito al 50 per cento a ciascun coniuge l'onere per le spese straordinarie relative alla figlia.

Per la prima sezione civile, in materia di assegno divorzile, il giudizio sull'adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui consegue nell'ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l'operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l'attribuzione e determinazione in concreto – deve essere improntato al criterio dell'effettività, con valutazione da svolgersi all'attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento.

Nel caso in esame il giudice di merito aveva dato grande peso, nel calcolare i redditi degli ex coniugi, ai guadagni del padre realizzati con la sua attività di avvocato e alla circostanza che questi fosse anche proprietario di un grande complesso immobiliare di pregio. Elementi che la Cassazione ritiene validi per determinare le quote di partecipazione dei coniugi in maniera così differenziata.