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Addebito, irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale

27 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

L’accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

La sottolineatura giunge direttamente dalla Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 31351/2022, depositata lo scorso 24 ottobre.

Le violenze fisiche, si legge nel provvedimento, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

La Corte d'appello, nel caso in esame, aveva respinto la richiesta di addebito argomentando la mancanza della prova certa di comportamenti di violenza reiterata posti in essere dal nei confronti della moglie.

In conclusione, il collegio di Piazza Cavour ha cassato con rinvio Corte d’Appello di Catania.