L'assegno di separazione ha la funzione di garantire al coniuge debole, che non fruisce di redditi adeguati, il mantenimento di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto nel corso della convivenza pregressa con l'altro coniuge.
Lo puntualizza, in una sentenza dello scorso aprile, la Corte d’Appello di Messina.
La separazione personale, si legge nel provvedimento, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
L'assegnazione della casa familiare, in quanto utilità suscettibile di apprezzamento economico, è astrattamente idonea a incidere sull'assegno di mantenimento, ma solamente sotto il profilo della sua quantificazione e non già dal punto di vista dell'an, non potendosi esso considerare una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione (o al divorzio), né, soprattutto, un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli.
Corte d'Appello Messina, sezione I, sentenza, 21 aprile 2022 n. 260 – Pres. Lazzara, Cons. Rel. Adamo