In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza, in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli, un controllo solo esterno, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti.
A sottolinearlo è una sentenza del Tribunale di Patti, la n. 4/2022.
Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
Nel caso in esame analizzato dal Tribunale siciliano, la moglie aveva rinunciato all'assegno di mantenimento, in presenza di condizioni di autosufficienza.
Tribunale di Patti, sentenza 4 gennaio 2022 n. 4 – Pres. Samperi; Giud. Est. Rel. Calì