In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 32321/2022, dello scorso 2 novembre.
La misura adottata, si legge nel provvedimento, non risponde ai requisiti legali previsti per la sua applicazione.
Non si è tenuto conto della contrarietà alla misura manifestata dalla stessa amministrata o comunque della volontà della stessa di recuperare la propria autonomia.
La corte di merito, secondo il collegio di Piazza Cavour, ha errato, nel caso di specie, perché non ha tenuto in considerazione la possibilità di far assumere l’incarico alla sorella della beneficiaria: la distanza chilometrica tra i luoghi di residenza della beneficiaria e della di lei sorella non è infatti, una circostanza univocamente impeditiva allo svolgimento della funzione, se non correlata alla previsione della gravosità e frequenza dell’impegno richiesto nell’assolvimento della stessa.
La distanza, dunque, non è una circostanza univocamente impeditiva allo svolgimento della funzione, se non correlata alla previsione della gravosità e frequenza dell'impegno richiesto nell'assolvimento della stessa.
Dunque, la Cassazione ha affermato, quanto alla reclamabilità dei decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, che questi sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio).
È questo il principio espresso dalla Cassazione civile, SS. UU., sentenza 30 luglio 2021, n. 21985 (sentenza richiamata dall'ordinanza in esame) con riferimento al quesito se la competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno sia da attribuire ora al Tribunale in composizione collegiale e ora alla Corte d'Appello a seconda della natura decisoria o gestoria del loro contenuto o se, come sostenuto dall'orientamento più recente, essa spetti sempre e comunque alla Corte d'Appello.
Il decreto impugnato, in conclusione, è stato cassato.