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La sospensione della prescrizione dei diritti tra i coniugi non opera in caso di separazione

8 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell'altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l'altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.

La Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 32212/2022 dello scorso 2 novembre, torna ad occuparsi di una tematica abbastanza dibattuta, ossia la questione relativa alla sospensione della prescrizione dei diritti tra i coniugi, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Nel regime di separazione, si legge nel provvedimento, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza.

Il Tribunale di Verona accoglieva la domanda di un uomo volta ad ottenere dall'ex moglie la corresponsione della somma corrispondente alla metà del valore dell'immobile di proprietà della donna, poiché facente parte della comunione de residuo al momento della separazione dei coniugi, nel 1998, momento in cui era venuta meno la comunione legale. Secondo il giudice, il diritto di credito dell'ex marito non poteva dirsi prescritto in quanto la decorrenza della prescrizione deve essere individuata non nella data di omologa della separazione, bensì in quella dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (avvenuta nel 2006), con sospensione del termine di prescrizione in pendenza della separazione e fino alla sentenza di divorzio. In sede di appello la decisione è stata ribaltata e l'uomo ha dunque proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

In merito alla doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2941 c.c. invocando la sospensione della prescrizione durante la separazione, posto che il vincolo matrimoniale cessa solo con il divorzio, i Giudici di legittimità ricordano la pronuncia n. 7981/2014.

Mediante tale pronuncia si affermò, come sopra anticipato, che la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova concreta applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.

Nel regime di separazione, si affermava nel provvedimento, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.