Per effetto del sistema di tutela dei legittimari, l'acquisto del donatario e quello dei suoi aventi causa sono posti in condizione di instabilità in quanto esposti all'azione di riduzione e agli effetti restitutori che possono derivare dal suo vittorioso esercizio.
Lo puntualizza il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2638/2022.
In caso di mediazione immobiliare, il mediatore, sia nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in via autonoma, sia nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico delle parti, è tenuto, ai sensi dell'art. 1759 c.c., a riferire ai contraenti la circostanza, conosciuta o conoscibile con l'uso della diligenza da lui esigibile, relativa alla provenienza da donazione del titolo di acquisto del promittente alienante, in quanto afferente alla valutazione e alla sicurezza dell'affare.
La provenienza da donazione dell'immobile oggetto della proposta di acquisto costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art. 1759 c.c.
Nel caso in esame, il promissario acquirente è arrivato a stipulare il terzo contratto preliminare, in forza del quale poi ha concluso i contratti definitivi, pienamente a conoscenza di tutte le informazioni relative all'immobile, anche di quelle afferenti all’avvenuta donazione.
Tribunale Torino, sezione III, sentenza 15 giugno 2022 n. 2638 – Giudice Bosco
