Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento, l’ordinanza n. 32413/2022, depositata lo scorso 3 novembre.
Egli infatti, sottolinea il Collegio di Piazza Cavour, già possiede “animo proprio" ed a titolo di comproprietà, ma è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di usucapione proposta da una donna nei confronti dei due convenuti, i quali avevano ottenuto il possesso dei beni oggetto della domanda per successione ereditaria. L'attrice era stata nomina protutrice di una di convenuti, che all'epoca era minorenne. La domanda di usucapione veniva accolta in virtù del possesso esclusivo esercitato sui predetti beni. La Corte d'Appello ha confermato la decisione. Segue, dunque, il ricorso per cassazione proposto dai soccombenti che lamentano la mancata considerazione che la disponibilità esclusiva del bene da parte dell'originaria attrice era dovuta alla mera tolleranza familiare.
La Cassazione ricorda che “il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”.
