In costanza di rinuncia all’assegno divorzile, il Giudice non può riconoscerlo, incorrendo altrimenti nel vizio dell’ultrapetizione.
Lo ha puntualizzato la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 32643/2022, depositata il 7 novembre scorso.
In sostanza, il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile postula necessariamente una specifica domanda del coniuge che lo richiede. A maggior ragione il Giudice non può attribuirla quando vi sia stata un'espressa rinuncia alla stessa.
Un’analisi sommaria dei fatti appare necessaria per comprendere proficuamente il percorso logico-giuridico intrapreso dal Collegio di Piazza Cavour.
Con sentenza definitiva in data 14-1-2019, all'esito di sentenza non definitiva di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Z.P. e F.V. , il Tribunale di Trento ha posto a carico dell'ex marito l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie di Euro. 400,00 mensili, oltre Istat, e della somma di Euro. 600,00 oltre Istat, dovuta con decorrenza dal momento del pensionamento della F. .
Con sentenza depositata il 18-12-2019 la Corte d'appello di Trento, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Z.P. e dell'appello incidentale proposto da F.V. , ha determinato in Euro. 650,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, la somma che Z.P. deve versare a F.V. entro il giorno 5 di ogni mese, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti e condannando lo Z. alla rifusione delle spese di primo grado e a due terzi di quelle del secondo grado.
Avverso questa sentenza Z.P. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di F.V. , che resisteva con controricorso.
La quantificazione dell'assegno commisurata al canone di locazione, si legge nel provvedimento, postula pur sempre la domanda dell'ex coniuge, essendo il riconoscimento dell'assegno divorzile subordinato alla domanda di parte.
Nel caso di specie, tale domanda era mancante: né in primo né in secondo grado l'ex moglie aveva chiesto l'assegno divorzile per il periodo anteriore al suo pensionamento, ma l'aveva chiesto per il periodo successivo.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, il riconoscimento di una somma a titolo di assegno divorzile presuppone necessariamente una specifica domanda del coniuge che lo chiede. Pertanto, si legge nel provvedimento, il Giudice non può attribuirla quando vi sia stata un'espressa rinuncia alla stessa.
