...

Non è opportuna la nuova audizione della minore se la narrazione di fatti risulta dolorosa

14 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nel corso di una separazione e poi di un divorzio travagliato, anche la pubblicazione del tema della figlia su Facebook, senza però prima informarla, al punto da farla sentire "tradita", diventa un indicatore della assenza di una "matura consapevolezza del proprio ruolo genitoriale" da parte di un papà ospite di una comunità di recupero, contribuendo a determinare l'affido esclusivo alla madre. Nel novero delle condotte censurate rientra anche l'aver fatto ascoltare "senza remore ad altri, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia", e il tentativo di "sminuire il proprio passato in cui aveva fatto uso di droghe e di alcol".

La precisazione giunge direttamente dalla Suprema Corte, all’interno della recente ordinanza n. 32876/2022, depositata lo scorso 8 novembre.

La Corte ha così respinto il ricorso dell'ex marito, che poteva vedere la figlia solo con "incontri protetti", aggiungendo che correttamente non era stato disposto il nuovo ascolto della bambina, all'epoca dodicenne, per evitarle il "forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre".

L'articolo 336-bis, c.c., ricorda la Corte, prevede che «il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Al secondo comma si prevede che «l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari».

La bambina, si legge nella decisione, era già stata sentita in sede di consulenza tecnica d'ufficio "palesando evidenti difficoltà alla narrazione dei fatti che la vedevano coinvolta, generandole estremo dolore e tristezza". Dunque, prosegue la decisione, la Corte d'appello "ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti condivisibili, per le quali non era opportuna la nuova audizione della minore". "Sarebbe stata questa la nuova ed ennesima occasione in cui la minore avrebbe avuto piena consapevolezza dell'atteggiamento del padre nei confronti della madre".

In una simile situazione, si sottolineava, disporre l'ascolto della minore significherebbe metterla a conoscenza "dell'ennesimo procedimento instaurato dal padre nei confronti della madre, facendo di nuovo vivere il disagio e la frustrazione che la situazione di perenne conflitto in genere lei, esponendola al rischio di ulteriore accentuazione del senso di colpa”.

L'ascolto «indiretto» del minore operato su delega del giudice da parte dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 336-bis, c.c., risulta soddisfatto non solo ed esclusivamente se vi sia stato l'utilizzo del termine nel conferimento dell'incarico al tecnico, ma per le modalità in base alle quali è operato.

La libera e consapevole partecipazione del minore al procedimento, argomentano i giudici di Piazza Cavour, viene rispettata attraverso l'ascolto del primo che può essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell'esperto nominato che vi proceda e dall'utilizzo che questi faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche. Tali categorie sono destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell'incarico peritale, senza che l'incombente formale demandato dal giudice possa dirsi, al contrario, inosservato solo ed in quanto manchi nel conferimento dell'incarico un'espressa delega all'ascolto.

L'audizione, si legge ancora nel provvedimento, è prevista a pena di nullità, per cui incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore sia prossima a quella dei 12 anni oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato tutte le ragioni, pienamente convincenti condivisibili, per le quali non era opportuna la nuova audizione della minore, all'epoca dodicenne.