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Bambino cade per strada, la responsabilità è addebitata al nonno

21 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, se la caduta di un bambino è avvenuta in un luogo a lui ben noto, posto che si era nei pressi della casa del nonno, il quale era obbligato ad un’adeguata sorveglianza.

Sicché, il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza è tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, la n. 33390/2022, depositata lo scorso 11 novembre.

Il principio viene dedotto alla luce di quanto la giurisprudenza ha più volte affermato, ossia quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. Ciò fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Il Collegio rileva che la Corte d'appello, con un accertamento in fatto non rivisitabile in questa sede, è pervenuta alla conclusione di dover attribuire l'intera responsabilità dell'accaduto al minore ed al nonno, che in quel momento era tenuto alla sua sorveglianza. Tale convincimento è stato raggiunto sulla base di una serie di considerazioni. La sentenza impugnata ha, infatti, osservato che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del Comune ai sensi sia dell'articolo 2051 che dell'articolo 2043 del codice civile.

La circostanza, evidenziata dalla Corte d'appello, secondo cui il bambino stava correndo è solo di contorno, nel senso che la sentenza, correttamente applicando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la caduta era da ricondurre ad un'omessa vigilanza da parte di chi era tenuto alla custodia del minore, interrompendosi in tal modo il nesso di causalità.