In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 570 bis del codice penale si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice.
Lo precisa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 43032/2022, depositata lo scorso 11 novembre.
Come è noto, la disposizione sopra citata statuisce che le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La responsabilità penale, argomentano nel provvedimento i giudici di Piazza Cavour, può escludersi solo se l'obbligato fornisca la prova rigorosa della sua assoluta impossibilità di adempiere.
Nel caso di specie analizzato dal Collegio non è stata offerta tale prova rigorosa, come è dimostrato dalla circostanza che il ricorrente si è limitato ad allegare il suo stato di disoccupazione.