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Successioni, azione surrogatoria: presupposti e concetto di “trascuratezza”

30 novembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Erroneo è l'assunto dell’incompatibilità tra surrogatoria ed accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la quale non impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere incrementato dagli eredi beneficiati o, in caso di inerzia, ad iniziativa di creditori che agiscano in via surrogatoria.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno di un’interessante ordinanza, la n. 34297/2022, depositata lo scorso 22 novembre.

Un cenno meritano i fatti oggetto della vicenda in questione.

Un professionista citava in giudizio gli eredi di un suo cliente per sentirli condannare al pagamento del proprio onorario professionale per aver svolto l'incarico, in favore di quest’ultimo, nel corso di un incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari in relazione a un procedimento penale in cui il dante causa era indagato di reati societari e fallimentari.

I convenuti resistevano, sostenendo che al professionista non fosse stato mai conferito alcun incarico e, in ogni caso, di aver accettato l'eredità con beneficio dell'inventario. Con successivo atto di citazione, il professionista conveniva in giudizio gli stessi eredi e le compagnie di assicurazione richiedendo l'accertamento delle coperture assicurative e dell'inerzia degli eredi all'attivazione della garanzia per i debiti contratti dal loro dante causa, con conseguente condanna delle imprese assicuratrici alla corresponsione di quanto richiesto nei limiti dei massimali assicurati.

I giudizi venivano riuniti ed il Tribunale condannava gli eredi al pagamento in favore del professionista di una determinata somma di denaro mentre rigettava la domanda nei confronti delle compagnie.

L’inerzia del debitore, si legge nel provvedimento, per essere idonea a legittimare i creditori all'esercizio dell'azione surrogatoria, deve consistere nell'aver egli trascurato di far valere il proprio diritto o esperire le proprie azioni nei confronti del terzo, ingenerando il pericolo che, in dipendenza di siffatta inerzia, le ragioni dei creditori possano essere frustrate.

In tale pericolo di pregiudizio, concludono i Giudici di Piazza Cavour, può sorgere nel creditore il fattore dell'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, di un suo agire "in sostituzione" del proprio debitore.