Le condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro, dopo la cessazione della convivenza, non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia .
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 45520/2022, depositata lo scorso 30 novembre.
Come è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato da una norma del codice penale che punisce chiunque vada a maltrattare un familiare o un convivente ovvero un soggetto sul quale esercita un'autorità, ad esempio per ragioni di lavoro, di status sociale ovvero su una persona che gli è stata affidata per altre ragioni previste dalla norma.
Nella fattispecie sopra delineata, invero, si può ravvisare a giudizio del Collegio di Piazza Cavour l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, del codice penale.
In difetto dei requisiti previsti da tale fattispecie, precisa ancora la Suprema Corte, ulteriori e diverse ipotesi di reato (quali lesioni personali, minacce).
Si è ritenuto, a ben vedere, che terminata la convivenza venga meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento che giustificano la configurabilità della più grave ipotesi di cui all'art. 572 del codice penale.
