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Legittima la clausola che subordina la vendita della casa coniugale al reperimento di attività lavorativa del coniuge affidatario

7 dicembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

È legittima la clausola della separazione consensuale che subordina la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, al reperimento di attività lavorativa da parte del coniuge affidatario.

Lo precisa la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 34861/2022, depositata lo scorso 25 novembre.

Tale clausola, si legge nel provvedimento, si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, riguardando un profilo compatibile con detta assegnazione.

Ciò in quanto sostanzialmente non lesivo della rispondenza all'interesse del figlio minorenne tutelato attraverso tale istituto.

La clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita della casa coniugale, assegnata in quella sede al coniuge affidatario del figlio minorenne, non è inscindibile rispetto alla pattuizione relativa all'assegnazione di detta abitazione, ma si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione.