La situazione di perdurante emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha confermato che la corretta gestione delle relazioni personali è fondamentale per la tenuta dei rapporti sociali; ha fatto comprendere quanto sia importante che lo Stato garantisca la salute dei suoi cittadini, salute che, come afferma l’OMS, non corrisponde ad “assenza di malattie o infermità” ma ad uno “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”. Un obiettivo che non può essere centrato senza la creazione di strumenti e luoghi per la composizione dei conflitti familiari.
È dunque imprescindibile che la riforma del processo civile richiesta dall’Unione Europea si occupi specificamente, come AIAF chiede da anni, dei diritti delle relazioni familiari, diritti bistrattati prima e dimenticati poi.
Una riforma che non può prescindere dall’introduzione di un Giudice unico specializzato, chiamato a decidere tutte le controversie che riguardano la famiglia ed i minori di età, evitando così che i cittadini debbano fare la spola tra questo e quel Tribunale.
Una riforma che contenga il ruolo delle professionalità extragiuridiche, di cui certo non si vuole negare l’importanza, ma che devono limitarsi a supportare, senza sostituire, il giudice, sempre e comunque nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: lo Stato non può affidare a terzi la tutela dei diritti della persona.
Una riforma che dia nuova vita alla figura dell’avvocato negoziatore, privilegiando la negoziazione assistita che rimane, tra gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quello che meglio garantisce il riconoscimento e la tutela dei diritti soggettivi, personali e patrimoniali, dei minori di età e degli adulti.
Una riforma che non induca chi è vittima di violenza, di qualunque tipo, a continuare a subire, nella paura che un giudizio possa risolversi nella sua colpevolizzazione.
Una riforma che, finalmente, porti a compimento la digitalizzazione del processo.
Una riforma che, anche e soprattutto nel diritto delle relazioni familiari, realizzi i principi del giusto processo.
AIAF chiede con forza al Governo e al Parlamento, dopo tanti anni di attesa, un intervento organico che preveda quanto segue.
Riforma ordinamentale e rito applicabile.
1. Abrogazione del Tribunale per i minorenni e istituzione delle Sezioni Specializzate per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, con unificazione delle competenze davanti ad un unico Giudice, così da evitare alle famiglie, che hanno bisogno di regolamentare i loro rapporti, di dover instaurare plurimi procedimenti per la composizione del conflitto, come oggi sono obbligati a fare.
2. Specializzazione del Giudice, con abrogazione del limite decennale di permanenza nell’incarico.
3. Introduzione di un rito unico per tutti i procedimenti di competenza delle Sezioni Specializzate, con piena attuazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio (mediante la previsione di un processo strutturato organicamente per legge) e contenimento dei poteri officiosi del Giudice. Il rito dovrà essere improntato a principi di particolare snellezza e speditezza, atti a regolare l’urgenza che caratterizza il contenzioso delle relazioni familiari, ma non ancorato a criteri generici di “semplificazione e flessibilità” che richiamano in maniera preoccupante il rito camerale, la cui disciplina, generica e lacunosa, risulta difficilmente compatibile con i principi del giusto processo, costituzionalmente sanciti.
4. Competenza monocratica generale ad eccezione dei procedimenti ex art. 330 c.c. di competenza del giudice collegiale circondariale, nonché dei procedimenti di adottabilità, penali a carico di imputati minori di età, amministrativi ex art. 25 RDL 1404/1934, relativi a persone minori di età sottoposte a programma di protezione, nei quali il Tribunale deciderà in composizione collegiale integrata con un solo componente laico, cui non potrà essere delegata l’assunzione di alcun atto istruttorio o diverso incombente del procedimento.
5. Obbligatorietà della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in tutti i procedimenti ex artt. 330/333 c.c. oppure ogni qualvolta sia emesso un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.
6. Obbligatorietà dell’ascolto diretto del minore da parte del Giudice specializzato, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a Giudice diverso da quello del procedimento.
7. Pronuncia, su richiesta di una delle parti della sentenza parziale di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile direttamente alla prima udienza, passibile solo di appello immediato.
8. Reclamabilità, ex art. 669 terdecies c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, ivi compresi quelli di modifica o revoca emessi nel corso del giudizio.
9. Semplificazione delle procedure consensuali, che preveda anche l’assistenza di un avvocato per parte ed eliminazione del giudizio di equità ex art. 5, comma 8 L. Div.
10. Revisione integrale del sistema delle “garanzie”, mediante adozione di un modello unico e semplificato.
11. Eliminazione, per i crediti derivanti da assegni di mantenimento, dei limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.
12. Istituzione delle Sezioni Specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, presso le Corti d’appello e le sezioni distaccate di Corte d’appello, competenti per l’impugnazione di tutti i provvedimenti di competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale.
13. Stanziamento di consistenti risorse, che consentano l’aumento della pianta organica dei giudici ordinari e del personale amministrativo, la loro formazione, la riorganizzazione dell’edilizia giudiziaria, la digitalizzazione del processo, al fine di consentire la celere definizione delle procedure, soddisfacendo l’urgenza che connota la materia del processo familiare.
Consulenza Tecnica e Servizi Sociali.
1. Esclusione dei Servizi Sociali dallo svolgimento di qualsivoglia attività di valutazione delle capacità genitoriali e/o di accertamento; i Servizi Sociali potranno svolgere, nel rispetto delle attribuzioni previste dalle norme attualmente in vigore, la sola attività di supporto a favore del nucleo familiare, basata sulla volontarietà ed esclusivamente al di fuori del processo.
2. Divieto di delegare al CTU ogni e qualunque decisione in punto responsabilità genitoriale, modalità di accudimento e tempi di permanenza; rispetto rigoroso, anche durante le operazioni, dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul, nei casi di violenza domestica e/o di genere.
3.Istituzione, presso ciascun Tribunale, di un Elenco speciale dei CTU esperti in relazioni familiari, con divieto per il CTU di assumere l’incarico di CTP all’interno della circoscrizione.
4. Divieto di CTU c.d. “trasformativa” e/o con funzione di “monitoraggio”.
5. Obbligo del CTU, a pena di nullità della perizia, di audio-videoregistrare tutte le operazioni peritali, depositando i relativi supporti, unitamente alla documentazione acquisita, su autorizzazione del Giudice in corso di perizia, nel fascicolo telematico.
6. Diritto delle parti all’accesso immediato, anche in deroga alla L. 241/90, alla documentazione nel caso di indagini svolte dai Servizi Sociali extra processum.
Negoziazione assistita familiare.
1. Estensione dell’istituto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ed agli obblighi di mantenimento dei figli maggiorenni.
2. Digitalizzazione della procedura, anche mediante creazione di apposito archivio da istituire presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
3. Definitiva precisazione che l’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del PM, è, di per sé, titolo idoneo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
4. Accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli aventi diritto al beneficio.
5. Deducibilità fiscali delle spese legali sostenute.
Mediazione familiare e coordinazione genitoriale.
1. Creazione di un elenco dei Mediatori Familiari e di un elenco dei Coordinatori Genitoriali, la cui iscrizione sia riservata a professionisti validamente formati anche in ambito giuridico.
2. Previsione della mediazione familiare come istituto volto alla composizione del conflitto genitoriale e non anche come ADR vicaria al processo, né come diretta alla composizione degli aspetti economico-patrimoniali del conflitto (c.d. mediazione familiare globale).
3. Assoluta ed effettiva volontarietà dell’adesione delle parti al percorso di coordinazione genitoriale e/o alla mediazione familiare, che mai deve assurgere a condizione di procedibilità della domanda.
4. Assoluto rispetto dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul.
Procedimenti “de potestate” e affidamento eterofamiliare. (anche indipendentemente dalla riforma generale del processo)
1. Abrogazione dell’art. 403 c.c. e revisione delle circostanze legittimanti l’emissione di provvedimenti di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla famiglia.
2. Obbligatorietà della previsione di un termine di durata delle misure limitative della responsabilità genitoriale e di allontanamento del minore dalla famiglia.
3. Obbligatorietà della collocazione eterofamiliare come sola misura residuale, valutandosi prioritariamente la collocazione presso parenti o persone legate affettivamente al minore.
4. Obbligatorietà della presenza dei difensori delle parti e del curatore speciale del minore a tutti gli incombenti.
5. Obbligatorietà del deposito immediato, nel fascicolo d’ufficio del procedimento, di tutta la documentazione acquisita d’ufficio o su istanza di parte, salvo altro diverso motivato provvedimento del Giudice.
6. Esame della famiglia affidataria da parte del Giudice e incompatibilità all’incarico di Giudice non togato per chi ha interessi in strutture di affido o presta a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito.
Adozione
1. Estensione della facoltà di presentare domanda di adozione piena alle coppie dello stesso sesso civilmente unite e alla persona singola, al fine di realizzare una più efficace e concreta tutela della vita privata e familiare, come prevede l’art. 8 CEDU.
2. Introduzione di una disciplina unitaria degli effetti dell’adozione, piena o “mite”, per una più completa tutela del minore: unificazione della disciplina del cognome, della responsabilità genitoriale, della parentela.
3. Revisione della disciplina del diritto alla conoscenza delle origini sia per le ipotesi di parto anonimo, onde evitare le situazioni differenziate da tribunale a tribunale, sia negli altri casi, mediante snellimento della procedura di cui all’art. 28 L. 184/1983 e abbassamento dell’età per accedere alle proprie informazioni personali.
Nell’elaborazione di un progetto di riforma del codice di procedura civile, infine, non può non considerarsi l’impatto della violenza intrafamiliare, nelle sue molteplici declinazioni, non sempre visibili, che richiede una conoscenza approfondita del problema e impone:
- Un’attenta e scrupolosa formazione degli operatori a diverso titolo interessati ai processi familiari;
- un intervento del Giudice civile il più rapido possibile, onde regolamentare le relazioni e proteggere le vittime;
- l’effettivo rispetto della Convenzione di Istanbul e del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212;
- di prevedere l’esclusione dell’affidamento condiviso, nei casi accertati di violenza intrafamiliare;
- di porre in essere tutte le azioni positive per evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria;
-l’introduzione di forme più efficaci di coordinamento tra il Giudice civile e quello penale e di una disciplina specifica di acquisizione degli atti del processo penale in quello civile, nel rispetto del segreto istruttorio.